AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 13 novembre 1990, n.
324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991,  n.  76".  I  DD.LL.  n.
324/1990,  n.  5/1991  e n. 76/1991, di contenuto pressoche' analogo,
non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  10
del  12  gennaio 1991, n. 61 del 13 marzo 1991 e n. 110 del 13 maggio
1991).
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (a),  e'
inserito il seguente:
  "Art.   4-   bis  (Accertamento  della  pericolosita'  sociale  dei
condannati per taluni  delitti).  -  1.    L'assegnazione  al  lavoro
all'esterno,   i   permessi  premio  e  le  misure  alternative  alla
detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati
per delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
dell'ordinamento  costituzionale,  per  delitti  commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'articolo 416- bis  del  codice  penale
ovvero  al  fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti  di  cui  agli  articoli
416-  bis  e  630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  solo se sono stati acquisiti
elementi tali  da  escludere  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita'  organizzata  o eversiva. Quando si tratta di condannati
per i delitti di cui  agli  articoli  575,  628,  terzo  comma,  629,
secondo  comma,  del  codice  penale e all'articolo 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma  2,  del
predetto  testo  unico,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica n. 309  del  1990,  i  benefici  suddetti  possono  essere
concessi  solo  se  non  vi  sono  elementi  tali  da far ritenere la
sussistenza  di  collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata   o
eversiva.
   2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al comma 1 il
magistrato di sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  decide
acquisite  dettagliate  informazioni  per  il  tramite  del  comitato
provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente  in
relazione  al  luogo  di  detenzione  del condannato. In ogni caso il
giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla   richiesta   delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare  il  direttore  dell'istituto  penitenziario  in  cui  il
condannato e' detenuto.
   3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari  esigenze
di  sicurezza  ovvero  che i collegamenti potrebbero essere mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne
da' comunicazione al giudice e il  termine  di  cui  al  comma  2  e'
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.".
  2.  Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986,  n.  663
(a), e' sostituito dal seguente:
  "  1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro
all'esterno in condizioni idonee a  garantire  l'attuazione  positiva
degli  scopi  previsti  dall'articolo  15.  Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione  per  uno  dei  delitti
indicati  nel  comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro
all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo
della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei  confronti  dei
condannati    all'ergastolo   l'assegnazione   puo'   avvenire   dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.".
  3.  L'articolo  30-  ter  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,
introdotto  dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (a) ,
e' cosi' modificato:
    a) nel comma 1, le parole "di particolare pericolosita'  sociale"
sono sostituite dalle seguenti: "socialmente pericolose";
    b) il comma 1- bis e' soppresso;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. La concessione dei permessi e' ammessa:
    a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
    b)  nei  confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre
anni, salvo quanto previsto dalla lettera c),  dopo  l'espiazione  di
almeno un quarto della pena;
    c)  nei  confronti  dei condannati alla reclusione per taluno dei
delitti indicati nel  comma  1  dell'articolo  4-  ((  bis,  ))  dopo
l'espiazione  di  almeno  meta'  della pena e, comunque, di non oltre
dieci anni;
    d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo  l'espiazione
di almeno dieci anni.".
  4.  Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
gia' sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n.  663
(a), e' sostituito dal seguente:
  " 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere
ammesso  al  regime  di  semiliberta'  soltanto  dopo l'espiazione di
almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno
dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, di almeno  due
terzi  di  essa.  L'internato  puo'  esservi  ammesso  in ogni tempo.
Tuttavia,  nei  casi  previsti  dall'articolo  47,  se  i   risultati
dell'osservazione  di  cui  al  comma  2  dello  stesso  articolo non
legittimano l'affidamento in prova al  servizio  sociale  ma  possono
essere  valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma
4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-  bis  puo'  essere  ammesso  al
regime  di  semiliberta'  anche  prima dell'espiazione di meta' della
pena.".
  5. Dopo l'articolo 58- bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,
introdotto  dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a)
, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 58- ter (Persone che collaborano con la giustizia).  - 1.  Le
disposizioni  del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo
30- ter e del  comma  2  dell'articolo  50,  concernenti  le  persone
condannate  per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo
4- bis, non si applicano a coloro che, anche  dopo  la  condanna,  si
sono  adoperati  per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente  l'autorita'
di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta di elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la
cattura degli autori dei reati.
   2.  Le  condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale
di sorveglianza, assunte le  necessarie  informazioni  e  sentito  il
pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine
ai quali e' stata prestata la collaborazione.".
 6.  Dopo l'articolo 58- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a) ,
e' inserito il seguente:
  "Art. 58- quater (Divieto  di  concessione  di  benefici).    -  1.
L'assegnazione    al   lavoro   all'esterno,   i   permessi   premio,
l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei  casi   previsti
dall'articolo  47,  la  detenzione  domiciliare e la semiliberta' non
possono essere concessi al condannato (( per uno dei delitti previsti
nel comma 1 dell'articolo 4- ))  bis  che  ha  posto  in  essere  una
condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.
   2.  La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei
cui confronti e' stata disposta la revoca di una  misura  alternativa
ai  sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6,
o dell'articolo 51, primo comma.
   3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo  di
tre  anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o
della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato  nel
comma 2.
   4.  I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630
del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato  non
sono   ammessi   ad   alcuno   dei  benefici  indicati  nel  comma  1
dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato  almeno  i
due  terzi  della  pena  irrogata  o, nel caso dell'ergastolo, almeno
ventisei anni.".
  7. E' abrogato il comma  2  dell'articolo  47-ter  della  legge  26
luglio  1975,  n.  354,  introdotto  dall'articolo  13 della legge 10
ottobre 1986, n. 663 (a) .
 
             (a) La legge n. 354/1975 reca:  "Norme  sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative della liberta'". Si trascrive il  testo  vigente
          degli articoli modificati dal decreto qui pubblicato:
           "Art.  21  (Lavoro  all'esterno).  -  1.  I detenuti e gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi  previsti  dall'art.  15.  Tuttavia,  se si tratta di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti   indicati   nel   comma   1   dell'art.   4-  bis,
          l'assegnazione al lavoro all'esterno puo'  essere  disposta
          dopo   l'espiazione  di  almeno  un  terzo  della  pena  e,
          comunque,  di  non  oltre  cinque  anni.  Nei confronti dei
          condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni.
             2.  I  detenuti  e  gli  internati  assegnati  al lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta,  salvo  che essa sia ritenuta necessaria per motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno    previa   autorizzazione   della   competente
          autorita' giudiziaria.
             3. Quando si tratta di imprese private, il  lavoro  deve
          svolgersi   sotto  il  diretto  controllo  della  direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale.
             4. Per ciascun condannato o internato  il  provvedimento
          di  ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza".
            "Art. 30- ter (Permessi premio). - 1. Ai  condannati  che
          hanno  tenuto  regolare  condotta  ai  sensi del successivo
          comma 8 e che non risultano (( socialmente pericolose ))  ,
          il   magistrato   di  sorveglianza,  sentito  il  direttore
          dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non
          superiore ogni volta a quindici giorni  per  consentire  di
          coltivare  interessi  affettivi,  culturali o di lavoro. La
          durata dei  permessi  non  puo'  superare  complessivamente
          quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
           1-bis  (Soppresso del presente decreto; era stato aggiunto
          dall'art. 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55).
             2. Per  i  condannati  minori  di  eta'  la  durata  dei
          permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni
          e la durata complessiva non puo' eccedere i sessanta giorni
          in ciascun anno di espiazione.
             3.  L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante
          del programma di trattamento e deve  essere  seguita  dagli
          educatori    e    assistenti    sociali   penitenziari   in
          collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
           4. La concessione dei permessi e' ammessa:
            a)  nei  confronti  dei  condannati  all'arresto  o  alla
          reclusine  non  superiore  a  tre  anni  anche se congiunta
          all'arresto;
            b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore
          a tre anni, salvo quanto previsto dalla  lettera  c),  dopo
          l'espiazione di almeno un quarto della pena;
            c)  nei  confronti  dei  condannati  alla  reclusione per
          taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art.  4-  bis,
          dopo  l'espiazione  di almeno meta' della pena e, comunque,
          di non oltre dieci anni;
            d)  nei  confronti  dei  condannati  all'ergastolo,  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni.
             5.  Nei  confronti dei soggetti che durante l'espiazione
          della pena  o  delle  misure  restrittive  hanno  riportato
          condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso  commesso
          durante l'espiazione  della  pena  o  l'esecuzione  di  una
          misura restrittiva della liberta' personale, la concessione
          e'  ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del
          fatto.
             6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i
          permessi di cui al primo comma dell'art. 30;  si  applicano
          altresi'  le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
          dello stesso articolo.
             7.  Il  provvedimento  relativo  ai  permessi  premio e'
          soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
          procedure di cui all'art. 30- bis.
             8. La condotta  dei  condannati  si  considera  regolare
          quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
          costante   senso   di  responsabilita'  e  correttezza  nel
          comportamento personale, nelle attivita' organizzate  negli
          istituti   e   nelle   eventuali   attivita'  lavorative  o
          culturali".
             "Art. 50 (Ammissione alla semiliberta').  -  1.  Possono
          essere   espiate   in   regime   di  semiliberta'  la  pena
          dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei
          mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio
          sociale.
           2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo'
          essere ammesso al  regime  di  semiliberta'  soltanto  dopo
          l'espiazione  di  almeno  meta'  della  pena  ovvero, se si
          tratta di condannato per taluno dei  delitti  indicati  nel
          comma  1  dell'art.  4-  bis,  di almeno due terzi di essa.
          L'internato puo' esservi ammesso in ogni  tempo.  Tuttavia,
          nei   casi   previsti   dall'art.   47,   se   i  risultati
          dell'osservazione di cui al comma 2 dello  stesso  articolo
          non  legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale
          ma  possono  essere  valutati  favorevolmente  in  base  ai
          criteri  indicati  nel  comma  4  del presente articolo, il
          condannato per un reato  diverso  da  quelli  indicati  nel
          comma  1  dell'art. 4- bis puo' essere ammesso al regime di
          semiliberta' anche prima  dell'espiazione  di  meta'  della
          pena.
             3.  Per  il computo della durata delle pene non si tiene
          conto  della  pena  pecuniaria  inflitta  congiuntamente  a
          quella detentiva.
             4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in
          relazione  ai progressi compiuti nel corso del trattamento,
          quando vi sono le condizioni per un graduale  reinserimento
          del soggetto nella societa'.
             5.  Il  condannato  all'ergastolo puo' essere ammesso al
          regime di semiliberta' dopo aver espiato almeno venti  anni
          di pena.
             6.  Nei  casi  previsti dal comma 1 la semiliberta' puo'
          essere altresi' disposta prima dell'inizio  dell'espiazione
          della  pena  se  il  condannato  ha  dimostrato  la propria
          volonta' di reinserimento nella vita sociale; in  tal  caso
          si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 47.
             7.   Se  l'ammissione  alla  semiliberta'  riguarda  una
          detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a  tre  anni,
          essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta'
          di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  92  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".
             Il comma 2 dell'art. 47- ter  della  predetta  legge  n.
          354/1975,  aggiunto  dall'art.  13 della legge n. 663/1986,
          era cosi' formulato:   "2. La  detenzione  domiciliare  non
          puo'  essere  concessa  quando e' accertata l'attualita' di
          collegamenti del condannato con la criminalita' organizzata
          o di una scelta di criminalita'".